Capo
5: Disposizioni generali
Art.31) -Per l'iscrizione all'albo
costituito presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo sono osservate le
norme del D.M. 7/01/1965 e relative modificazioni.
Art.32) -Lo scioglimento
dell'associazione è deliberato dall'assemblea a maggioranza di due terzi dei
soci. Lo scioglimento è disposto dall'ufficio dell'EPT nel caso che il comune
venga riconosciuto Stazione di Cura, soggiorno e Turismo secondo quanto disposto
dall'art. 2 del DM 07/01/1965 del Min. del Turismo e Spettacolo.
Art.33) -In caso di scioglimento tutti
i beni della Proloco dopo che siano state ripianate le eventuali passività,
diventano di proprietà dell'EPT.